STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI

(Approvato con Decreto Ministro della Difesa del 4 novembre 1997 e modificato con D.M. 3 maggio 1999)

    Articolo 1
    L’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia (A.N.G.E.T.) ha sede centrale a Roma.
    Articolo 2
    L’ANGET è una associazione apolitica e non ha fini di lucro.
    Articolo 3
    L’Associazione si propone le seguenti finalità: a) mantenere vivo il culto dell’ideale della Patria; b) custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni dell’Arma del
    Genio e delle Trasmissioni; c) concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all’opera prestata dai Reparti in
    occasione di pubbliche calamità, alle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed
    agli interventi umanitari, ai sensi delle leggi vigenti in materia; d) sviluppare sentimenti di solidarietà e fratellanza fra soci, stabilire e consolidare rapporti di
    fraterna cordialità tra Genieri e Trasmettitori, in servizio ed in congedo; e) sviluppare rapporti di cordialità tra i propri soci e quelli delle altre Associazioni d’Arma che
    abbiano finalità analoghe; f) assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie; g) rappresentare ai competenti organi gli interessi dei soci; h) favorire l’elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni,
    manifestazioni celebrative nazionali, regionali e sezionali.
    Articolo 4
    Possono essere soci “individuali” dell’Associazione le persone indicate nell’art.5a. Possono essere soci “collettivi” gli Enti elencati nel successivo Art.5b. Possono essere soci “benemeriti” persone ed enti indicati nel successivo art.5c. I Soci versano quote sociali nei limiti e con le modalità definite dal Consiglio Nazionale. Non possono essere soci coloro che, comunque, siano venuti meno alle leggi d’onore.
    Articolo 5
    a. I soci “individuali” si distinguono in: 1) ordinari: militari e civili di ogni grado e qualifica che prestano o hanno prestato servizio alle
    dipendenze di Comandi ed Enti del Genio e delle Trasmissioni; 2) onorari: i genieri ed i trasmettitori decorati di medaglia d’oro al valor militare od al valor civile;
    personalità del Genio e delle Trasmissioni che abbiano onorato l’Arma o che abbiano
    ricoperto con onore e prestigio cariche elettive in seno all’Associazione; 3) familiari: i genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle dei soci ordinari e dei Caduti per la
    Patria; 4) simpatizzanti: coloro che desiderano operare per gli scopi dell’Associazione.
    b. I soci “collettivi” sono: Comandi, Uffici, Reparti, Scuole, Stabilimenti, Circoli, Sale Convegno ed Enti del Genio e delle Trasmissioni, nonché le Associazioni e gli enti che intendono collaborare per le finalità dell’Associazione.
    c. I soci “benemeriti” sono: - soci distintisi per assiduità nell’opera svolta a favore dell’Associazione o per eminenti servizi
    resi all’Arma; - persone o enti che con cospicue donazioni o con prestazioni abbiano procurato benefici
    specifici o vantaggi all’Associazione; La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, espulsione.
    Articolo 6
    I soci che contravvengono alle finalità dello Statuto, che compromettono con parole o atti l’apoliticità dell’Associazione o che arrechino pregiudizio al suo buon nome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze: a) richiamo;
    b) sospensione della qualità di socio da tre a sei mesi; c) espulsione dall’Associazione. Il richiamo consiste nell’invio scritto o verbale rivolto al socio di tenere una condotta consona alla dignità di appartenenza al sodalizio. La sospensione della qualifica di socio comporta la perdita del diritto al voto per tutta la durata della sanzione. L’espulsione dall’Associazione deve essere sempre disposta nei confronti di coloro che si dimostrino indegni di appartenervi. Il socio espulso non può essere riammesso. Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dal socio interessato.
    Alle votazioni partecipano tutti i soci.
    Articolo 7
    Articolo 8
    Le Sezioni si possono costituire nelle località dove esistono almeno 15 soci, ed hanno il compito di: - accertare se chi richiede l’ammissione a socio ha i requisiti prescritti; - provvedere di propria iniziativa alle varie attività con particolare riguardo a quelle intese a:
    · partecipare alle attività di Protezione Civile; · promuovere la propaganda per l’acquisizione di nuovi soci; · conservare ed amministrare il patrimonio; · deliberare annualmente sui bilanci consuntivi e preventivi; · pubblicare, se possibile, un proprio “Foglio notizie” ufficiale.
    Le Sezioni sono rette da un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Sezione di cui fanno parte 2 Vicepresidenti e 4 Consiglieri. L’amministrazione delle Sezioni è tenuta da un Segretario amministrativo scelto dal Presidente tra i soci. Se la Sezione conta più di 100 soci, il numero dei Consiglieri può essere portato a 10.
    Articolo 9
    Nelle località nelle quali non si raggiunge il numero di 15 soci, ma di almeno 5, si può costituire un nucleo, coordinato da un capo-nucleo nominato dal Presidente della Sezione territorialmente più prossima, dalla quale dipende a tutti gli effetti.
    Articolo 10
    E’ consentita la costituzione di “Gruppi di specialità.” A tali Gruppi possono aderire soci inscritti a qualsiasi Sezione del territorio nazionale che intendano mantenere i vincoli e le tradizioni derivanti dall’appartenenza a reparti o settori di attività, anche nei riguardi del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
    Articolo 11
    Presso la Presidenza Nazionale e presso ogni Sezione si costituisce il Collegio dei Sindaci composto da: un Presidente, 2 membri effettivi ed un supplente. Compito del Collegio è l’esame della regolarità della contabilità sociale e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri contabili. I componenti del Collegio hanno diritto ad intervenire alle sedute dei rispettivi Consigli senza diritto al voto e possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo. Le loro dichiarazioni ed osservazioni devono essere messe a verbale.
    Articolo 12
    Le cariche delle Sezioni sono elettive e attribuite a maggioranza dalle Assemblee dei Soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Sezione deve tenere l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre, per deliberare sul bilancio consuntivo dell’anno precedente, per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’esame di tutte le questioni che interessano la vita della Sezione.
    Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci, per la trattazione di particolari questioni da elencare nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; è valida in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
    Articolo 13
    Le Sezioni possono intitolarsi al nome di un eroico Caduto dell’Arma, ovvero di personalità che abbia onorato l’Arma stessa. Il provvedimento relativo dovrà essere sanzionato dal Consiglio Nazionale.
    Articolo 14
    All’inizio di ciascun anno, ogni Sezione deve trasmettere alla Presidenza Nazionale e al Delegato Regionale una dichiarazione firmata dal Presidente e dal Segretario amministrativo che attesti il numero dei soci in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.
    I Presidenti di Sezione di ciascuna delle Regioni elencate nell’Art.15, riuniti in Assemblea, eleggono a maggioranza semplice il rispettivo Delegato regionale scegliendolo di norma tra i Presidenti di Sezione. L’eletto può conservare in tal caso la carica di Presidente di Sezione. Con uguale procedura essi deliberano su questioni riguardanti la vita del sodalizio nell’ambito regionale.
    Se nelle regioni esiste una sola Sezione, il Presidente di questa assume le funzioni di Delegato Regionale.
    Articolo 15
    Ai fini del presente Statuto le Delegazioni Regionali sono: Piemonte - Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino - Alto Adige; Veneto; Friuli - Venezia Giulia; Liguria; Emilia - Romagna; Toscana; Marche; Lazio - Umbria; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia - Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. La Presidenza Nazionale ha facoltà di tenere alle dirette dipendenze qualche Sezione comprese quelle all’estero. Tuttavia, il Consiglio Nazionale può, a seconda delle esigenze, modificare le Delegazioni Regionali. I Delegati Regionali, agendo anche in conformità delle direttive della Presidenza Nazionale, coordinano l’attività delle Sezioni, ne promuovono lo sviluppo, ne favoriscono i reciproci legami ed esercitano su di esse funzioni ispettive e di controllo.
    Essi possono attribuire incarichi particolari a soci in via temporanea per esigenze connesse all’attività di Protezione Civile. Ogni anno, prima della convocazione del Consiglio Nazionale, i Delegati Regionali, in base ai dati direttamente raccolti ed a quelli inviati dalle Sezioni, compilano ed inviano alla Presidenza Nazionale una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente in ambito regionale e la corredano di un rendiconto economico sull’impiego del fondo costituito dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sezioni dipendenti per l’anno precedente e dalle altre entrate eventuali.
    Riuniti nell’Assemblea dei Delegati Regionali, i Delegati, a maggioranza semplice, eleggono il Presidente Nazionale ed i 2 Vicepresidenti Nazionali. Nell’Assemblea ciascun Delegato rappresenta tanti voti quanti sono i soci della Delegazione o Sezione autonoma, in regola col versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.
    L’Assemblea dei Delegati Regionali è convocata su iniziativa della Presidenza Nazionale. Le sedute sono valide solo se è presente la metà più uno dei Delegati e sono rappresentati almeno la metà più uno degli inscritti al sodalizio in regola col versamento della quota sociale. In ogni seduta i Delegati nominano un Presidente dell’Assemblea e un Segretario.
    Le decisioni dell’Assemblea, verbalizzate, sono trascritte e firmate dal Presidente e dal Segretario in apposito registro conservato presso la Presidenza Nazionale.
    Articolo 16
    La Presidenza Nazionale è così costituita: a) Presidente Nazionale, che rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti morali, legali ed
    amministrativi; b) 2 Vicepresidenti Nazionali che coadiuvano il Presidente Nazionale o che in caso di sua
    indisponibilità lo sostituiscono e lo rappresentano; c) Segreteria Generale; d) Ufficio Protezione Civile; e) Collegio dei Sindaci; f) Redazione del notiziario nazionale. La Presidenza Nazionale: - provvede a tutto quanto si riferisce all’Associazione nel suo complesso; - mantiene i collegamenti con le Autorità Centrali e coordina l’attività delle Sezioni per il tramite dei
    Delegati Regionali; - promuove manifestazioni nazionali e locali; - pubblica un notiziario a carattere nazionale; - tiene lo schedario dei soci; - dichiara disciolti, di propria iniziativa o su proposta dei Delegati Regionali, i Consigli di Sezione
    che siano incorsi in gravi infrazioni o inadempienze, che abbiano danneggiato moralmente l’Associazione, manifestato persistente inattività o presentato ripetute irregolarità di carattere amministrativo;
    - designa propri incaricati per compiti connessi all’attività di Protezione Civile o ad altri specifici settori nell’ambito delle finalità indicate nell’Art.3;
    - nomina Commissari Straordinari per la costituzione di nuove Sezioni, la ricostituzione dei Consigli di Sezione disciolti o decaduti e la sostituzione dei Delegati Regionali dimissionari od impossibilitati a mantenere l’incarico;
    - redige il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione; - sottopone il bilancio, dopo l’esame del Collegio dei Sindaci, all’approvazione del Consiglio
    Nazionale; - predispone il bilancio preventivo annuale; - provvede ad inviare al Ministero della Difesa la documentazione di rito.
    Articolo 17
    La Segreteria Generale è costituita da: Segretario Generale, Vicesegretario Generale, addetti di archivio e di contabilità. L’Ufficio Protezione Civile è costituito da: un capo ufficio, un vicecapo ufficio, addetti di archivio.
    Il Collegio dei Sindaci è costituito da un Presidente, 2 membri effettivi ed uno supplente. La Redazione del Notiziario è costituita da Vicedirettore e collaboratori di redazione. Il Capo ufficio Protezione Civile, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale ed il Vicedirettore del Notiziario sono nominati dal Presidente Nazionale. Il Collegio dei Sindaci è nominato dal Consiglio Nazionale.
    Articolo 18
    Il Consiglio Nazionale è così costituito: · Presidente Nazionale; · Presidente Nazionale Onorario; · Vicepresidenti nazionali;
    · Direttore dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio; · Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; · Decorati di medaglia d’oro al valor militare o al valor civile dell’Arma; · Presidente del Collegio dei Sindaci; · Delegati Regionali; · Presidenti di Sezioni autonome; · Segretario Generale; · Capi dei Gruppi Nazionali di specialità. Il Consiglio è l’organo deliberativo dell’Associazione per le questioni che interessano la vita nell’ambito nazionale; nomina i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri; approva la relazione economica annuale ed il relativo bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo della Presidenza Nazionale; approva le proposte di modifica allo Statuto ed al suo Regolamento prima che siano sottoposte all’approvazione della competente autorità; sanziona i provvedimenti presi dal Presidente Nazionale e dalle Sezioni nei casi in cui ciò è richiesto dallo Statuto; nomina i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare ad assistere ai lavori del Consiglio personalità in servizio od in congedo. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca almeno una volta l’anno. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono regolarmente costituite solo se è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio e vi è rappresentata la metà più uno dei soci inscritti al sodalizio. Nelle votazioni, il voto è espresso in forma palese singolarmente da tutti i Consiglieri Nazionali presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Consiglio Nazionale, verbalizzate, sono trascritte in apposito registro firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.
    Articolo 19
    Il Collegio Nazionale dei Probiviri è nominato dal Consiglio Nazionale ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, scelti tra le personalità residenti in Roma che siano soci ma che non ricoprono cariche direttive nell’Associazione. Il Collegio è organo consultivo.
    Articolo 20
    Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni. Gli eletti, scaduto il primo triennio, sono rieleggibili. Le cariche non sono retribuite.
    Articolo 21
    Al Presidente Nazionale, ai Delegati Regionali ed ai Presidenti di Sezione, che abbiano ricoperto la carica per almeno 6 anni, ed ai quali i rispettivi Consigli riconoscano particolari benemerenze, possono essere conferiti i titoli, rispettivamente, di: Presidente Nazionale Onorario, Delegato Regionale Onorario, Presidente Onorario di Sezione.
    Non vi può essere più di un Presidente Nazionale Onorario, di un Delegato Onorario per Delegazione Regionale, di un Presidente Onorario per Sezione. Il Presidente Nazionale è autorizzato a conferire a soci particolarmente meritevoli attestati e medaglie di benemerenza.
    Articolo 22
    Le entrate della Presidenza Nazionale sono costituite: - da quote sociali fissate ogni anno dal Consiglio Nazionale per le esigenze della Presidenza
    Nazionale; - da eventuali contributi governativi finalizzati; - da eventuali donazioni, legati, eredità, oblazioni, ecc.; - da proventi di manifestazioni promosse dalla Presidenza Nazionale; - da rendite del fondo sociale. Le entrate delle Delegazioni Regionali sono costituite: - da quote sociali versate ogni anno dalle Sezioni dipendenti; - da eventuali sovvenzioni della Presidenza Nazionale; - da rendite dell’eventuale fondo sociale. Le entrate delle Sezioni sono costituite: - da quote sociali, detratte le quote di cui sopra; - da eventuali sovvenzioni della Presidenza Nazionale; - da eventuali proventi di manifestazioni da esse promosse; - da rendite dell’eventuale fondo sociale.
    Articolo 23
    L’amministrazione centrale dell’Associazione, quella delle Delegazioni e quella delle Sezioni sono autonome. La gestione amministrativa è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento esecutivo.
    Articolo 24
    L’Associazione (Presidenza Nazionale, Delegazioni e Sezioni) sono autorizzate ad usare nelle cerimonie ufficiali la Bandiera nazionale (dimensioni: cm 99 per 99). La Presidenza Nazionale è autorizzata a portare nelle cerimonie ufficiali il Medagliere dell’Associazione.
    La scorta della Bandiera e la scorta del Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell’Associazione. I soci sono autorizzati a portare all’occhiello della giacca il distintivo sociale di modello unico. I soci, in occasione di manifestazioni ufficiali, a cui intervengono con bandiera e/o medagliere, quali rappresentanti dell’Associazione, possono portare apposito copricapo e segni distintivi secondo le disposizioni del Ministero della Difesa.
    Articolo 25
    Le modifiche al presente Statuto e al suo Regolamento possono essere proposte: a) per iniziativa diretta del Consiglio Nazionale; b) da un Delegato Regionale al Consiglio Nazionale, a condizione che almeno un terzo dei
    Delegati ne approvi la messa in discussione.
    Dette modifiche discusse e deliberate dal Consiglio Nazionale, debbono essere sottoposte all’approvazione del Ministro della Difesa.
    Articolo 26
    In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale, compresi i beni inventariali, sarà devoluto secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio Nazionale riunito in seduta straordinaria. Il Medagliere, la Bandiera e gli altri atti sociali saranno depositati secondo le decisioni del Ministro della Difesa.

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